La domanda deve essere presentata con significativo anticipo rispetto alla data dell’iniziativa richiesta per consentire al Comune di istruire la pratica e di rilasciare la relativa autorizzazione. Nei 15 giorni precedenti le consultazioni popolari, i rappresentanti delle formazioni politiche o movimenti sono convocati per concordare un calendario condiviso sull'utilizzo degli spazi. Le domande presentate sono quindi valutate in questa riunione e successivamente autorizzate.
La domanda deve essere presentata con significativo anticipo rispetto alla data dell’iniziativa che si vuole svolgere per consentire al Comune di istruire la pratica e di rilasciare la relativa autorizzazione. Nei 15 giorni precedenti le consultazioni popolari, i rappresentanti delle formazioni politiche o movimenti sono convocati per concordare un calendario condiviso sull'utilizzo degli spazi. Le domande presentate sono quindi valutate in questa riunione e successivamente autorizzate.
L'occupazione del suolo pubblico per la raccolta di firme per candidature elettorali con banchetto (tavolo, sedie, gazebo) può essere concessa a partire da 180 giorni dalla data del voto (Legge 21/03/1990, n. 53, art. 14, com. 3).
L'occupazione del suolo pubblico per propaganda (tavolo, sedie, gazebo) può essere concessa a partire da 30 giorni dalla data del voto.
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |
L'occupazione del suolo pubblico per la raccolta di firme per candidature elettorali con banchetto (tavolo, sedie, gazebo) è esente dal pagamento dell'imposta di bollo così come previsto dall'articolo 27-ter dell'Allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642.
L'occupazione del suolo pubblico per la raccolta di firme in occasione di campagne referendarie e petizioni con banchetto (tavolo, sedie, gazebo) (Legge 25/05/1970, n. 352) è esente da imposta di bollo così come previsto dall'articolo 27-ter dell'Allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642.
L'occupazione del suolo pubblico per propaganda (tavolo, sedie, gazebo) è esente da imposta di bollo così come previsto dall'articolo 27-ter dell'Allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642.