La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) abilita a iniziare i lavori di ristrutturazione edilizia non soggetti a permesso di costruire, di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo che coinvolgono le strutture degli edifici (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 22).
La SCIA può essere presentata anche nei seguenti casi:
- in variante al permesso di costruire
- in alternativa al permesso di costruire.
Approfondimenti
Per gli interventi realizzati tramite permesso di costruire, l'interessato può presentare la SCIA per varianti che:
- non incidano sugli indici urbanistici e sulle volumetrie
- non modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia
- non alterino la sagoma dell'edificio se è sottoposto a vincolo
- non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
Per l'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia e per l'agibilità le SCIA sono parte integrante del permesso di costruire oggetto dell'intervento principale e possono essere presentate sino alla dichiarazione di ultimazione dei lavori.
La SCIA in variante al permesso di costruire ha l'obiettivo di raccogliere tutte le varianti in corso d'opera sopra descritte, senza interrompere i lavori previsti dal procedimento originario.
La SCIA può essere utilizzata in alternativa al permesso di costruire, presentandola almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori per:
- interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modifiche del volume o dei prospetti, che cambiano la destinazione d’uso di immobili in zona omogenea A, o gli interventi che cambiano la sagoma di fabbricati sottoposti a vincolo
- gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica quando derivano da piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
- gli interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali con precise disposizioni plano-volumetriche.
È possibile presentare la segnalazione per lavori in corso di esecuzione, o per la sanatoria di interventi già realizzati, nelle ipotesi di parziale difformità, se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della richiesta, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 36-bis). La sanatoria comporta il pagamento di una sanzione compresa tra 30.984,00 € e 1.032,00 €, pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile. Quando la segnalazione è presentata spontaneamente, per un intervento in corso di esecuzione, la sanzione è pari a 516,00 €.
Congiuntamente alla presentazione della pratica l'interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire tutte le autorizzazioni preliminari necessarie all'intervento edilizio (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis).
In questo caso è possibile dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis).
La SCIA vale tre anni dalla data efficacia.
Alla conclusione dei lavori deve essere presentata la comunicazione di fine lavori.
Il calcolo degli eventuali oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (complessivamente contributo di costruzione) deve essere allegato alla SCIA.
Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dalle vigenti normative. Il Comune può comunque richiedere eventuali integrazioni. La quota relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune entro i 30 giorni successivi alla presentazione della SCIA, a meno che non sia applicata una rateizzazione.