Il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale I.U.C., art. 8, com. 2 prevede che non sono soggetti al versamento della TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come ad esempio:
- i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili
- i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza
- le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali vani caldaia, cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana
- ripostigli, cantine, solai, soffitte, stenditoi, lavanderie, sottotetti e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50, in quanto per l’uso a cui sono destinati non possono produrre rifiuti
- i locali e le aree utilizzate esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simile
- le parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 del Codice Civile, art. 1117., come precisate dal Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale I.U.C., art. 6, com. 3, let. b.
Non sono altresì soggetti alla tariffa:
- le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate e prive di allacciamenti ai pubblici servizi, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate
- i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi e privi di allacciamenti ai pubblici servizi
- le unità immobiliari inagibili, inabitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o conduzione.
In questi ultimi tre casi, per ottenere l'esenzione occorre presentare apposita domanda.
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:40.26