Chiedere l'esenzione relativa al versamento della tassa sui rifiuti (TARI)

Chiedere l'esenzione relativa al versamento della  tassa sui rifiuti (TARI)

Il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale I.U.C., art. 8, com. 2 prevede che non sono soggetti al versamento della TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come ad esempio:

  • i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili
  • i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza
  • le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali vani caldaia, cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana
  • ripostigli, cantine, solai, soffitte, stenditoi, lavanderie, sottotetti e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50, in quanto per l’uso a cui sono destinati non possono produrre rifiuti
  • i locali e le aree utilizzate esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simile
  • le parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 del Codice Civile, art. 1117., come precisate dal Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale I.U.C., art. 6, com. 3, let. b.

Non sono altresì soggetti alla tariffa:

  • le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate e prive di allacciamenti ai pubblici servizi, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate
  • i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi e privi di allacciamenti ai pubblici servizi
  • le unità immobiliari inagibili, inabitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o conduzione.

In questi ultimi tre casi, per ottenere l'esenzione occorre presentare apposita domanda.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:40.26