Con la dichiarazione sostitutiva di certificazione è possibile dichiarare i propri stati, fatti e qualità personali con apposite dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e presentate direttamente all’ente che le richiede, in sostituzione delle tradizionali certificazioni rilasciate dagli uffici competenti (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 46).
È una dichiarazione che l'interessato sottoscrive di suo pugno che viene utilizzata nei rapporti con la Pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi. Nei rapporti con soggetti privati, è possibile utilizzare l'autocertificazione solo se il privato decide di accettarla.
La dichiarazione sostitutiva è consentita ai cittadini italiani e comunitari, mentre per i cittadini extracomunitari residenti in Italia è consentita solo per dichiarazioni certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art .3, com. 2).
La dichiarazione:
- ha la stessa validità del certificato che sostituisce
- ha gli stessi limiti temporali di validità
- la firma non deve essere autenticata
- è esente da qualsiasi pagamento di diritti o marche da bollo.
La Pubblica Amministrazione può accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino. La sottoscrizione di dichiarazioni non veritiere è punita penalmente.
Approfondimenti
Si può autocertificare:
- la data e il luogo di nascita
- la residenza
- la cittadinanza
- il godimento dei diritti civili e politici
- lo stato civile (libero, coniugato, vedovo, divorziato)
- lo stato di famiglia
- l’esistenza in vita
- la nascita del figlio
- il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
- l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione
- l'appartenenza ad ordini professionali
- il titolo di studio e gli esami sostenuti
- la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica
- la situazione reddituale ed economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- il possesso ed il numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- lo stato di disoccupazione
- la qualità di pensionato e categoria di pensione
- la qualità di studente
- la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- l’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- la qualità di vivenza a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Non possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva i certificati:
- medici
- sanitari
- veterinari
- di origine
- di conformità CE
- di marchi
- di brevetti.
- minori: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà o il tutore
- interdetti: può dichiarare il tutore
- inabilitati e minori emancipati: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore
- chi non sa o non può firmare: deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale
- chi si trova in condizioni di momentaneo impedimento per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli maggiorenni o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.