Gli estratti sono particolari certificati i cui dati sono presenti nei registri di stato civile del Comune.
L’estratto per riassunto di un atto di stato civile (nascita, matrimonio, unione civile, morte) è un documento che contiene:
- i dati minimi essenziali presenti in un certificato
- le annotazioni, cioè dati specifici e significativi dell'evento della vita. Le annotazioni inserite nell'atto sono definite dal:
- Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 49 per l'atto di nascita
- Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 69 per l'atto di matrimonio e unione civile
- Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 81 per l'atto di morte.
Nell'estratto dell'atto di nascita e nel certificato di nascita è possibile chiedere anche l'indicazione della paternità e della maternità (Decreto del Presidente della Repubblica 02/05/1957, n. 432, art. 3). L'estratto e il certificato possono essere rilasciati solo ai genitori o ai diretti interessati, se maggiorenni.
Tipo di atto |
Chi può richiederlo |
Estratto di nascita |
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Certificato di nascita |
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Estratto di matrimonio |
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Certificato di matrimonio |
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Estratto di morte |
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Certificato di morte |
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Se non sussistono divieti di legge, l'estratto per riassunto di un atto di stato civile può essere rilasciato a chiunque ne abbia motivato interesse e conosca tutti i dati necessari per fare la domanda.
Per avere la garanzia di un estratto per riassunto aggiornato, questo va richiesto all'ufficio di stato civile del Comune in cui venne formato l'atto originale.
Approfondimenti
Gli estratti di nascita, matrimonio e morte possono essere rilasciati su modello plurilingue.
Il certificato plurilingue è utilizzato all’estero, precisamente nei Paesi che hanno aderito a specifiche convenzioni internazionali. Questi certificati non hanno bisogno né di traduzione, né di legalizzazione.
I certificati plurilingue sono validi e riconosciuti nei seguenti Stati: Argentina, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Estonia, Francia, Germania, Croazia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Moldava, Romania, Serbia e Montenegro, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia (Legge 24/04/1967, n. 344 e Legge 21/12/1978, n. 870).
Dal primo gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi devono acquisire d’ufficio tutte le informazioni inerenti il contenuto dei certificati o possono avvalersi dell’autocertificazione. I certificati, pertanto, saranno utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e dovranno riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Il certificato è in questo caso sostituito con l’autocertificazione. I privati non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione, ma possono consentirvi.
L'estratto è valido tre mesi dalla data del rilascio.